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15gen/17Off

Quella legge attesa che dimentica i figli

Articolo di Chiara Saraceno (Repubblica 15.1.17)

La lege sulle unioni civili è finalmente operativa in modo pieno. Questo annuncio — «ora sono legge» ha dichiarato la sottosegretaria Maria Elena Boschi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via definitivo a tre decreti attuativi — può sorprendere chi credeva che il faticoso processo che aveva portato alla sua approvazione fosse stato concluso già diversi mesi fa, la primavera scorsa, quando la legge era stata approvata in modo definitivo.
Ma mancavano, appunto, i decreti attuativi che consentono ai diversi uffici e amministrazioni coinvolte, a partire dalle anagrafi comunali e dall’Inps, di applicare la legge con correttezza e omogeneità su tutto il territorio. Non è un fenomeno nuovo, ahimè, in Italia, dove di norma ogni legge richiede più di un decreto attuativo e questi non sempre sono predisposti e approvati con tempestività e talvolta non vengono predisposti per nulla, così che vi sono diverse leggi che rimangono sulla carta perché mancano i decreti che le dovrebbero rendere operative.  Nel caso delle unioni civili i decreti attuativi riguardano l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e quelle di coordinamento in materia penale. L’attesa dei decreti non ha impedito che chi lo desiderava potesse effettivamente recarsi in comune e ottenerla, anche se i primi tempi mancavano persino i moduli e le formule della celebrazione. Per fortuna, molti sindaci hanno forzato i tempi e fatto in modo che si potessero stipulare, anche con quel poco o tanto di solennità con cui si celebrano i matrimoni civili. Ma altri passaggi importanti — ad esempio l’accesso alla pensione di reversibilità o alla quota ereditaria legittima, lo status di uniti civilmente quando si tratta di materie di diritto penale — che derivano dal legame dell’unione civile rimanevano nell’incertezza regolamentare. L’unione civile, infatti, equipara di fatto i rapporti tra i due partner in tutto a due coniugi uniti in matrimonio, quindi tutte le norme che trattano delle conseguenze del matrimonio sul piano dei diritti e doveri reciproci e nel rapporto con terzi e con lo Stato dovevano essere adeguate a comprendere anche lo status di uniti civilmente. Come è noto, la grande, e irrisolta, differenza tra unione civile e matrimonio che la legge ha lasciato è che la coppia non può diventare genitoriale come tale e persino l’adozione ex post del figlio del partner non è prevista, lasciando questi figli in condizioni di maggiore fragilità rispetto a tutti gli altri perché privi legalmente di un genitore.
Può anche succedere, come è avvenuto di recente, che due gemelli nati da due ovuli della stessa donna e portati alla vita contemporaneamente dalla stessa gestante siano stati dichiarati legalmente non fratelli perché non condividono lo stesso padre genetico, anche se li condividono di fatto entrambi e di entrambi portano il cognome. La Corte d’Appello di Milano, infatti, in nome del loro diritto all’identità ha consentito la trascrizione in Italia del certificato di nascita in cui appunto apparivano entrambi i cognomi. Anche se ormai molti giudici minorili in nome dell’interesse del minore e della continuità affettiva riconoscono anche al partner la possibilità di richiedere l’adozione speciale del figlio/a del/della partner, si tratta di un percorso tortuoso, costoso, riduttivo e con ampi margini di arbitrio.
I decreti attuativi rendono operativa anche la parte della legge sulle unioni che riguarda le convivenze di fatto. Si tratta di una unione con uno statuto giuridico e diritti e doveri più deboli, destinata a «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile», che possono regolare i propri rapporti patrimoniali davanti a un notaio, senza tuttavia poter modificare la quota di eredità cosiddetta legittima e senza accedere alla pensione di reversibilità, a prescindere dalla durata della convivenza.""

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