Iniziativa Laica I laici tendono a difendersi, e' ora di attaccare !

1ago/18Off

Stepchild adoption, servono i giudici per portare l’Italia al livello europeo

Articolo di Andrea Prati (Repubblica 1.8.18) "La Corte di Cassazione non ritiene contrario all’ordine pubblico, italiano e internazionale, riconoscere lo status di figlio di due genitori dello stesso sesso (biologico di uno e adottivo dell’altro)"

""Nella maggior parte degli Stati europei, ove sia previsto il matrimonio o altra forma regolamentata di unione giuridicamente rilevante tra persone dello stesso sesso, ai componenti di una coppia omosessuale unita formalmente è sufficiente un atto amministrativo per acquisire la qualità di genitore del figlio biologico “dell’altro” e assumere verso di lui la relativa responsabilità. In Italia, invece, la legge sulle unioni civili (la n. 76/2016, più nota come Legge Cirinnà) non ha disciplinato la possibilità di adottare il figlio del partner. La legge Cirinnà, quindi, da un lato ha uniformato la normativa italiana a quella europea, prevendendo che le coppie omosessuali possano “legarsi giuridicamente”, ma, dall’altro, ha comunque escluso il loro diritto di essere riconosciuti, agli effetti civili, quali genitori, insieme ed entrambi, di un bimbo. Nel nostro ordinamento, dunque, il figlio di uno dei componenti della coppia omosessuale “unita civilmente” è figlio solo della donna che lo ha partorito o del padre che lo ha concepito.
Tuttavia, è stata la giurisprudenza, in questi anni, a “superare” la norma. O meglio la sua mancanza. E a riconoscere ai componenti delle coppie omosessuali di adottare il figlio del partner, così diventando anche coppia genitoriale. Il primo a intervenire è stato il Tribunale di Roma che, nel 2014 (prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016), ha consentito la stepchild adoption, ritenendola possibile perché fatta rientrare, secondo le motivazioni dei Giudici, nell’adozione “in casi particolari”. E ciò perché, secondo il Tribunale di Roma, non poteva escludersi che il preminente interesse del minore potesse realizzarsi anche nell’ambito di un nucleo familiare costituito da una coppia del medesimo sesso. Anche dopo l’approvazione della legge sulle unioni civili, i Tribunali italiani, e le Corti d’Appello, hanno continuato a riconoscere e consentire l’adozione del figlio del partner.
La Corte d’Appello di Torino, a esempio, riformando la contraria sentenza del Tribunale torinese, ha concesso a due donne, di due distinte coppie omosessuali, l’adozione dei figli partoriti dalla rispettiva compagna. Così consentendo al bambino di avere due genitori; e ancora, la Corte d’Appello di Trento ha riconosciuto valido il certificato di nascita, di un altro Stato, che attestava la doppia paternità di un bambino nato attraverso la procreazione assistita. Ritenendo questa soluzione giuridica-anagrafica non contraria all’ordine pubblico italiano. E ciò, perché, ad avviso dei Giudici trentini, la capacità, e la possibilità, di essere genitore non dipende esclusivamente dal legame biologico fra il genitore e il nato, bensì dalla consapevole e volontaria decisione di allevare ed accudire il nato.
Recentemente è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14007/2018, confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva recepito la decisione di un Tribunale francese dichiarativa di stepchild adoption. E, di conseguenza, aveva ordinato allo Stato Civile Italiano di trascrivere nei registri anagrafici i bambini quali figli di due donne.
La Suprema Corte, con la sua decisione, ha escluso la possibilità di rifiutare la trascrizione nei registri degli atti di nascita dell’adozione di un minore concessa all’estero (in Francia nel caso concreto) a una coppia omosessuale. Si trattava, invero, di una doppia adozione. Due donne cittadine francesi, con una figlia ciascuna, si sono sposate tra loro – in Francia è previsto il matrimonio – e hanno adottato la figlia “dell’altra”).
La Corte ha così deciso ritenendo non contrario all’ordine pubblico, italiano e internazionale, riconoscere lo status di figlio di due genitori dello stesso sesso (biologico di uno e adottivo dell’altro). Perché può corrispondere all’interesse del minore. E, nella vicenda, i Giudici della Cassazione hanno affermato che l’interesse delle adottate si realizzasse mantenendo in essere i rapporti affettivi e le dinamiche di vita in comune che avevano costruito e consolidato, nel tempo, con le compagne delle rispettive madri biologiche. Anche la Cassazione, quindi, come già alcuni Tribunali e Corti d’Appello, si è espressa favorevolmente alla stepchild adoption. Nonostante il Legislatore non l’abbia espressamente prevista e normata.""

Commenti (0) Trackback (0)

Spiacenti, il modulo dei commenti è chiuso per ora.

I trackback sono disattivati.